Congedi di due anni retribuiti

Ai genitori di persone con handicap grave o, dopo la loro scomparsa o in caso siano essi stessi invalidi totali, ai fratelli e alle sorelle conviventi, spettano due anni di congedo retribuito che può essere anche frazionato. I congedi sono concessi anche per l'assistenza al coniuge, mentre non sono concessi per altri gradi di parentela (es. figlio che assista il padre).
Anche in questi casi la condizione essenziale è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato in questione non dà quindi diritto ad accedere a questo beneficio.

Permessi lavorativi retribuiti

Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il verbale di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questi benefici.

Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità

La normativa vigente prevede l'estensione del congedo di maternità fino ai tre anni di vita del bambino o, in alternativa, la fruizione di due ore di permesso giornaliero.
Tuttavia la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questi benefici.

Telefonia mobile

Una seconda facilitazione prevista dalla Deliberazione 3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riguarda i cellulari: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno 50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni.
L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo, 1 comma 203) ha esteso l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa sui cellulari anche alle persone sorde. In precedenza spettava alle sole persone invalide ad entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti.

Telefonia fissa

Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone mensile Telecom. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico. Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione.

L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con lui. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.
In precedenza (in forza della Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'esenzione era riconosciuta solo a condizione che l'abbonato sordo utilizzasse il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), requisito ora decaduto. La successiva Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS) ha abrogato tale condizione

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